INCIDENTE CON CINGHIALE, CAPRIOLO O DAINO? PAGA LA REGIONE
Settembre 3, 2025 | by avvocatolusso.com
DANNO DA FAUNA SELVATICA: RESPONSABILITA’ ESCLUSIVA DELLA REGIONE CON POSSIBILITA’ DI RIVALSA
Con la recente ordinanza della Cassazione Civile Sez. 3 Num. 22976/2025, si ribadisce il consolidato indirizzo giurisprudenziale, sui danni cagionati da fauna selvatica: la responsabilità si fonda sull’art. 2052 del codice civile ed i danni vanno risarciti dalla Regione.
L’art. 2052 del codice civile prevede, infatti, che “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito“.
Infatti, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull’utilizzazione dell’animale in base al principio “Cuius commoda, eius et incommoda“, ossia il soggetto che trae vantaggi da una situazione, deve sopportare anche gli svantaggi derivanti dalla stessa.
Le specie selvatiche protette ai sensi della legge n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale.
Da ciò deriva che nella relativa azione risarcitoria la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione.
La regione è titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica.
Le stesse funzioni possono essere, eventualmente, svolte per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari, da altri enti.
Senza sottrarsi alla propria responsabilità verso il danneggiato, quindi, la Regione può rivalersi nei confronti proprio degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell’esercizio di funzioni proprie o delegate (comuni, enti proprietari delle strade, etc.), I’adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno.
In caso di sinistro, si ricorda che bisogna attuare immediatamente tutte le precauzioni ordinariamente già previste dal codice della strada in fatto di sicurezza e segnalazione di incidente, chiamare le Forze dell’Ordine, e non avvicinarsi all’animale ferito.
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